LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(già sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
poi sostituito da art. 30 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono presentati alla Provincia, che provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'avviso dell'avvenuto deposito deve specificare che il provvedimento autorizzatorio è dotato di tale efficacia. Nel medesimo caso l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di espropri. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.
2. Il deposito ha una durata di venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché i soggetti interessati dai vincoli espropriativi.
3. Entro il termine per la presentazione delle osservazioni sono presentati alla Provincia i pareri previsti dagli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) espresse sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4. Trascorso tale termine, la Provincia convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri e le valutazioni mancanti.
4. La Provincia verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3.
5. La Provincia, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai sensi del comma 2 dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi e tiene conto delle altre osservazioni presentate.
6. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al comma 1.