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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 87 e dell'art. 88, punto 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, al fine di assicurare:
a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti.
2. L'esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Amministrazioni provinciali. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonché la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni
Art. 2

(già sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, modificato comma 8 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 ,

poi sostituita lett. b) comma 2 e modificato comma 5 da art. 35 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonché di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in misura comunque non superiore a 30.000 volt.
3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione:
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2 l'esercente è tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla lett. a) del comma 3, l'esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva della Regione.
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi. Dei programmi è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta urgenza per i quali è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.
7. Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera.
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei seguenti importi per ogni elettrodotto, o più tratte del medesimo elettrodotto: 154,94 Euro fino a cinque Km; 309,87 Euro oltre i cinque Km e fino a venti Km; 516,46 Euro oltre i venti Km. Gli importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato mediante provvedimento della Giunta regionale.
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o più Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto, acquisito il parere delle Province interessate.
Art. 2-bis
Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo
1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo.
2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e dall'articolo A-23 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, può richiedere alla Provincia parere preventivo in merito alla conformità del progetto preliminare degli impianti e delle linee da realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La Provincia si pronuncia, sentito il Comune interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG).
4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano ed integra la relazione di cui all'articolo 2, comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.
5. L'autorizzazione non comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis.
Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono presentati alla Provincia, che provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'avviso dell'avvenuto deposito deve specificare che il provvedimento autorizzatorio è dotato di tale efficacia. Nel medesimo caso l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di espropri. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.
2. Il deposito ha una durata di venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché i soggetti interessati dai vincoli espropriativi.
3. Entro il termine per la presentazione delle osservazioni sono presentati alla Provincia i pareri previsti dagli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) espresse sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4. Trascorso tale termine, la Provincia convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri e le valutazioni mancanti.
4. La Provincia verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3.
5. La Provincia, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai sensi del comma 2 dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi e tiene conto delle altre osservazioni presentate.
6. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al comma 1.
Art. 4

(sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, poi aggiunto comma 2 bis da art. 35 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente.
2. L'ARPA è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.
2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
Art. 4-bis
Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione
1. Nella domanda di autorizzazione, l'interessato può richiedere alla Provincia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.
2. A tal fine il soggetto richiedente deve predisporre e presentare, assieme alla domanda di autorizzazione, un elaborato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare, nonché eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.
3. Nell'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 3, comma 1 è necessario altresì richiamare che è stato depositato l'elaborato di cui al comma 2 del presente articolo, specificare che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere ed indicare il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.
5. La Provincia, al fine della dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari nonché da coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dalla procedura espropriativa.
6. La dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere può essere richiesta alla Provincia anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione. In tale ipotesi trova applicazione il procedimento disciplinato dalla legge regionale in materia di espropri per il procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.
7. Le spese per le comunicazioni di cui al comma 4 sono a carico del richiedente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere e, nel caso di cui al comma 1, si aggiungono alle spese di istruttoria di cui all'articolo 2, comma 8.
Art. 5

(già sostituito comma 2 da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

poi sostituito da art. 30 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Procedure espropriative per opere non soggette ad autorizzazione
1. Per le linee e gli impianti di cui all'articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera a), l'interessato può richiedere al Comune, sulla base del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.
2. Ai fini del rilascio della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri per l'approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.
3. Qualora le linee e gli impianti di cui al comma 1 non risultino conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri relativa all'approvazione del progetto definitivo non conforme alle previsioni urbanistiche.
Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
abrogato
Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della L.28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, recante "Norme per la edificabilità dei suoli" e dell'art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante "Tutela e uso del territorio".
Art. 8
Decadenza, revoca e sospensione
1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida prescrive:
a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della linea ed impianto elettrico;
b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico.
3. Il provvedimento di revoca dispone l'esecuzione degli eventuali interventi necessari. Qualora ne ricorrano le condizioni, viene disposto un equo indennizzo.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 2, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza, disponendo un equo indennizzo qualora ne ricorrano le condizioni.
Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della L. 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.
4. Il collaudo di linee fino a 15000 volt sottoposte ad autorizzazione può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla L.28 giugno 1989, n. 339 Sito esterno, e dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.
6. Il certificato di collaudo è trasmesso alla Provincia che in caso di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese esercenti attività elettriche di dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1. La Provincia può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente un equo indennizzo da corrispondere, da parte dei soggetti interessati, al titolare dell'impianto da spostare o modificare.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante da eseguire ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Rapporti con i PRG
abrogato
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da 1.032 Euro a 10.329 Euro.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla L.R 28 aprile 1984, n. 21.
Art. 13

(modificato comma 3 da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Le Province esercitano le funzioni delegate dalla presente legge in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale ed in conformità ad atti di indirizzo e coordinamento - emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta - volti, in particolare, a stabilire: gli obiettivi dell'azione amministrativa, i parametri di valutazione della medesima, le procedure da seguire e le risorse da utilizzare al fine di garantire, nell'esercizio delle funzioni delegate, esigenze di carattere unitario, nonché il loro raccordo con quelle regionali.
2. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, dati, informazioni, ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni. La Regione può, inoltre, effettuare, per il tramite di propri funzionari, all'uopo incaricati, ispezioni sull'attività delegata, al fine di verificarne l'efficienza ed efficacia sotto il profilo tecnico e amministrativo.
3. Le Province, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento, presentano alla Regione una relazione sull'attività svolta, indicando gli obiettivi raggiunti ed esprimendo una valutazione sugli obiettivi medesimi riferita agli atti di indirizzo e coordinamento della Regione. ...
Art. 14
Intervento sostitutivo
1. La Giunta regionale provvede in via sostitutiva nel caso di ingiustificato ritardo od omissione di provvedimenti nell'esercizio delle funzioni delegate. A tal fine assegna un congruo termine alla Provincia inadempiente e non può ad essa sostituirsi prima che il termine assegnato sia scaduto.
Art. 15

(aggiunto comma 4 bis da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Norme transitorie
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30 mila volts, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della Provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL-Società per azioni o di Aziende municipalizzate tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.
2. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate.
3. Le autorizzazioni relative alle domande presentate nei novanta giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate in base alle disposizioni della stessa. A tal fine la Regione trasmette le relative pratiche alle Province territorialmente competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le domande presentate in data anteriore al termine di cui al comma 3, l'istruttoria viene completata dal Servizio provinciale Difesa del suolo competente per territorio secondo la procedura preesistente e l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale.
4 bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformità dell'opera al progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.
Catasto
abrogato
Spese per le funzioni delegate
abrogato

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