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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della L. 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.
4. Il collaudo di linee fino a 15000 volt sottoposte ad autorizzazione può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla L.28 giugno 1989, n. 339 Sito esterno, e dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.
6. Il certificato di collaudo è trasmesso alla Provincia che in caso di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese esercenti attività elettriche di dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni.

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