LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 87 e dell'art. 88, punto 4
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , al fine di assicurare:
a)
la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b)
la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)
il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d)
lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti.
2.
L'esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Amministrazioni provinciali. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonché la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni