LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 10
(modificato comma 1 da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1.
La Provincia può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente un equo indennizzo da corrispondere, da parte dei soggetti interessati, al titolare dell'impianto da spostare o modificare.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante da eseguire ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.