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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 12

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da 1.032 Euro a 10.329 Euro.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla L.R 28 aprile 1984, n. 21.

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