LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 13
(modificato comma 3 da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
1.
Le Province esercitano le funzioni delegate dalla presente legge in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale ed in conformità ad atti di indirizzo e coordinamento - emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta - volti, in particolare, a stabilire: gli obiettivi dell'azione amministrativa, i parametri di valutazione della medesima, le procedure da seguire e le risorse da utilizzare al fine di garantire, nell'esercizio delle funzioni delegate, esigenze di carattere unitario, nonché il loro raccordo con quelle regionali.
2.
La Regione e le Province sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, dati, informazioni, ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni. La Regione può, inoltre, effettuare, per il tramite di propri funzionari, all'uopo incaricati, ispezioni sull'attività delegata, al fine di verificarne l'efficienza ed efficacia sotto il profilo tecnico e amministrativo.
3.
Le Province, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento, presentano alla Regione una relazione sull'attività svolta, indicando gli obiettivi raggiunti ed esprimendo una valutazione sugli obiettivi medesimi riferita agli atti di indirizzo e coordinamento della Regione.
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