Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 15

(aggiunto comma 4 bis da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Norme transitorie
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30 mila volts, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della Provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL-Società per azioni o di Aziende municipalizzate tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.
2. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate.
3. Le autorizzazioni relative alle domande presentate nei novanta giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate in base alle disposizioni della stessa. A tal fine la Regione trasmette le relative pratiche alle Province territorialmente competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le domande presentate in data anteriore al termine di cui al comma 3, l'istruttoria viene completata dal Servizio provinciale Difesa del suolo competente per territorio secondo la procedura preesistente e l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale.
4 bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformità dell'opera al progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

Espandi Indice