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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 2

(già sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, modificato comma 8 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38,

sostituita lett. b) comma 2 e modificato comma 5 da art. 35 L.R. 20 aprile 2012 n. 3, poi modificata lett a) comma 3 da art. 2 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonché di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in misura comunque non superiore a 30.000 volt.
3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione:
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 20000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2 l'esercente è tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla lett. a) del comma 3, l'esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva della Regione.
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi. Dei programmi è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta urgenza per i quali è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.
7. Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera.
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei seguenti importi per ogni elettrodotto, o più tratte del medesimo elettrodotto: 154,94 Euro fino a cinque Km; 309,87 Euro oltre i cinque Km e fino a venti Km; 516,46 Euro oltre i venti Km. Gli importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato mediante provvedimento della Giunta regionale.
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o più Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto, acquisito il parere delle Province interessate.

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