LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 4
(sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, poi aggiunto comma 2 bis da art. 35 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1.
In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente.
2.
L'ARPA è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'
art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.
2 bis.
Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 5.