LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 7
(sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Concessioni edilizie
1.
La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia.
2.
La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell'
art. 9 della L.28 gennaio 1977, n. 10 , recante "Norme per la edificabilità dei suoli" e dell'
art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante "Tutela e uso del territorio".