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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell' art. 9 della L.28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, recante "Norme per la edificabilità dei suoli" e dell' art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante "Tutela e uso del territorio".

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