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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

INDICE

Art. 1 - Soppressione dell'ARF
Art. 2 - Ripartizione delle funzioni
Art. 3 - Gestione provvisoria e liquidazione
Art. 4 - Disposizione finale
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Abrogazioni
Art. 7 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soppressione dell'ARF
1. L'Azienda regionale delle foreste (ARF), istituita a norma della L.R. 25 maggio 1974, n. 18 è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono attribuite agli Enti per la gestione dei parchi previsti dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad Associazioni o Consorzi costituiti fra gli Enti stessi.
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli Enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni rispettivamente attribuiti. Con il medesimo provvedimento per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materiale forestale, alla conduzione dei vivai e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.
4. La Giunta regionale può disporre che la conduzione dei vivai sia affidata ad aziende, anche private, del settore vivaistico-forestale, salvaguardando per quanto possibile l'esigenza di garantire l'unitarietà della gestione sul territorio e l'occupazione del personale stagionale.
Art. 3
Gestione provvisoria e liquidazione
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario per la gestione provvisoria delle funzioni dell'Azienda soppressa e per la sua liquidazione.
2. Il Commissario è scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali e la sua nomina ha effetto dalla soppressione dell'Azienda. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato alle attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle funzioni. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore a sei mesi.
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale, fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle funzioni di cui all' art. 2 ed entro i limiti del suo mandato. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato:
a) ad avvalersi delle strutture organizzative e del personale del ruolo regionale assegnatogli con l'atto di nomina;
b) ad assumere personale a tempo determinato o stagionale secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art 17 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27;
c) ad assumere gli impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.
4. Il Commissario sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni ed il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso in cui subentrano la Regione o gli altri Enti indicati nell'art. 2.
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale che approva, altresì, le variazioni di bilancio conseguenti all'iscrizione delle attività o delle passività che risultano dalla liquidazione.
6. La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
Art. 4
Disposizione finale
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario incaricato della gestione provvisoria e della liquidazione, l'Amministrazione straordinaria dell'Azienda, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario di cui all'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
Abrogazioni
1.
Al comma 3 dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Azienda regionale delle foreste: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost Sito esterno, e del comma 2 dell' art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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