LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17
SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 agosto 2020 n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 3
Gestione provvisoria e liquidazione
1.
Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario per la gestione provvisoria delle funzioni dell'Azienda soppressa e per la sua liquidazione.
2.
Il Commissario è scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali e la sua nomina ha effetto dalla soppressione dell'Azienda. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato alle attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle funzioni. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore a sei mesi.
3.
Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale, fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle funzioni di cui all' art. 2 ed entro i limiti del suo mandato. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato:
a)
ad avvalersi delle strutture organizzative e del personale del ruolo regionale assegnatogli con l'atto di nomina;
b)
ad assumere personale a tempo determinato o stagionale secondo le modalità e nei limiti previsti dall'
art 17 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27;
c)
ad assumere gli impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.
4.
Il Commissario sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni ed il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso in cui subentrano la Regione o gli altri Enti indicati nell'art. 2.
5.
Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale che approva, altresì, le variazioni di bilancio conseguenti all'iscrizione delle attività o delle passività che risultano dalla liquidazione.
6.
La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.