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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Soppressione dell'ARF
Art. 2 - Ripartizione delle funzioni
Art. 3 - Gestione provvisoria e liquidazione
Art. 4 - Disposizione finale
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Abrogazioni
Art. 7 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soppressione dell'ARF
1. L'Azienda regionale delle foreste (ARF), istituita a norma della L.R. 25 maggio 1974, n. 18 è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2

(prima sostituito da art 45 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 , poi sostituito comma 1 da art 20 L.R. 25 luglio 2013 n. 9, poi modificati commi 1 e 4 e aggiunto comma 2 bis da art. 20 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 , poi aggiunto comma 1 bis e modificato comma 6 da art. 2 L.R. 27 dicembre 2017, n. 2, poi aggiunto comma 2 ter e modificato comma 6 da art. 5 L.R. 31 agosto 2020 n. 3, infine modificato comma 1 da art. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla l egge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l'art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).... Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.
1 bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il medesimo provvedimento è approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.
2 bis. Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria e, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convenzione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge. L'affidamento in gestione di cui al presente comma può essere attuato anche per beni regionali di diversa provenienza, al fine di migliorare la gestione funzionale del complesso patrimoniale.
2 ter. Per finalità connesse alla più efficace ed efficiente gestione degli impianti sciistici, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione interessati da tali impianti sciistici possono essere trasferite ai Comuni nei cui territori i beni sono localizzati, con atto della Giunta regionale che fissa anche la decorrenza. I rapporti tra gli enti interessati sono regolati da apposite convenzioni, fatto salvo in loro mancanza quanto stabilito dal comma 1.
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.
4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ... con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.
5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di cui al comma 4, la Regione può acquistare dagli stessi il materiale vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge del 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 1 bis, 2 ter, 3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 3
Gestione provvisoria e liquidazione
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario per la gestione provvisoria delle funzioni dell'Azienda soppressa e per la sua liquidazione.
2. Il Commissario è scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali e la sua nomina ha effetto dalla soppressione dell'Azienda. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato alle attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle funzioni. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore a sei mesi.
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale, fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle funzioni di cui all' art. 2 ed entro i limiti del suo mandato. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato:
a) ad avvalersi delle strutture organizzative e del personale del ruolo regionale assegnatogli con l'atto di nomina;
b) ad assumere personale a tempo determinato o stagionale secondo le modalità e nei limiti previsti dall' art 17 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27;
c) ad assumere gli impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.
4. Il Commissario sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni ed il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso in cui subentrano la Regione o gli altri Enti indicati nell'art. 2.
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale che approva, altresì, le variazioni di bilancio conseguenti all'iscrizione delle attività o delle passività che risultano dalla liquidazione.
6. La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
Art. 4
Disposizione finale
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario incaricato della gestione provvisoria e della liquidazione, l'Amministrazione straordinaria dell'Azienda, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario di cui all'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall' art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
Abrogazioni
1.
Al comma 3 dell' art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Azienda regionale delle foreste: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost Sito esterno, e del comma 2 dell' art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bologna, 29 marzo 1993

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