LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 31 marzo 2003 n. 5,
in seguito sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)
Denominazione e soci
1. L'ERVET s.p.a. assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO s.p.a.
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.