LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Oggetto
1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, si configura come strumento della politica economica della Regione stessa e di attuazione della programmazione regionale nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
2. La Società, in conformità ai principi dello statuto regionale, degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo e del Piano territoriale regionale, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale, in particolare per:
a) favorire la realizzazione di attività economiche anche in forma associata;
b) organizzare servizi di assistenza tecnica;
c) sostenere le applicazioni economiche della ricerca;
d) promuovere l'innovazione nei servizi finanziari alle imprese;
e) concorrere alla creazione di poli scientifici e tecnologici (1);
f) promuovere interventi per il trasferimento tecnologico
Note del Redattore:
g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione. 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004. 2) - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004.