Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/06/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 26/11/2020 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 03/06/2019 | ||
6. | 27/12/2018 | ||
7. | 16/03/2018 | ||
8. | 18/07/2017 | ||
9. | 30/07/2015 | ||
10. | 17/07/2014 | ||
11. | 27/06/2014 | ||
12. | 24/10/2013 | ||
13. | 12/02/2010 | ||
14. | 30/11/2009 | ||
15. | 21/12/2007 | ||
16. | 26/07/2007 | ||
17. | 22/12/2005 | ||
18. | 28/12/2004 | ||
19. | 28/07/2004 | ||
20. | 25/05/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 02/06/1993
LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26
Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993
Art. 9
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associativa, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nel programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle Province ai sensi dell'art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, secondo le modalità generali previste per tali corsi e le ulteriori modalità eventualmente previste da leggi regionali. Tali ammissioni avvengono in condizione di parità con gli altri partecipanti.