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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 02/06/1993

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 9
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associativa, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nel programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle Province ai sensi dell'art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, secondo le modalità generali previste per tali corsi e le ulteriori modalità eventualmente previste da leggi regionali. Tali ammissioni avvengono in condizione di parità con gli altri partecipanti.

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