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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 22
Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
1. Dalla data della soppressione delle Aziende di promozione turistica e anche nelle more del perfezionamento degli atti, gli oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a carico della Regione Emilia - Romagna per tutte la durata dello svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa agli Enti locali territoriali.
2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.

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