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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 23
Incentivazioni
1. Al personale delle soppresse Aziende di promozione turistica trasferito a norma dell'art. 21 è corrisposto un compenso incentivante una tantum previsto al comma 2 dell'art. 20 della LR 27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le normative vigenti per l'incentivazione della mobilità e le disposizioni che regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a favore del personale regionale operante in strutture organizzative soggette a riordino determinato per legge.
2. Il compenso incentivante una tantum, fissato all'articolo 20 della LR n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria rispetto a quella indicata nel predetto articolo, qualora il trasferimento comporti nel nuovo rapporto di impiego la perdita dell'integrazione del trattamento di fine servizio di cui all'art. 1 della LR 14 dicembre 1982, n. 58. L'importo del compenso. compresa la maggiorazione, non potrà risultare superiore a tre volte la misura fissata dal citato art. 20 della LR n. 37 del 1990 ed è calcolato in base a criteri di proporzionalità rispetto al servizio prestato. L'entità della maggiorazione ed i relativi criteri di calcolo sono definiti con delibera della Giunta regionale. Al personale trasferito è riconosciuta la differenza del calcolo sul trattamento di fine rapporto maturato fino al momento del trasferimento, con le modalità previste dall' art. 1 della LR n. 58 del 1982.

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