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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 27
Spese per le funzioni delegate
1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra gli Enti Locali, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in conformità alla LR 28 dicembre 1992, n. 51, concernente la partecipazione della Regione alle spese di finanziamento per l'esercizio delle deleghe.

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