LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993
Art. 30
Contributi per la prima fase di attività
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 sono destinate prioritariamente a garantire gli oneri relativi al personale proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui all'art. 21, gli oneri relativi i servizi di statistica provinciale del turismo, nonchè gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.