LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993
Art. 31
Termini per la prima fase di attuazione della legge
1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione delle domande per le diverse tipologie di progetti e i relativi altri tempi per i provvedimenti conseguenti sono posticipati di sessanta giorni.