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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26
Destinazione delle entrate degli Enti soppressi
1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli Enti turistici disciolti di cui all'art. 21, sono destinate all'APT, alle province ed agli altri enti ed organismi che ne svolgono le relative funzioni ai sensi della presente legge.
Art. 27
Spese per le funzioni delegate
1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra gli Enti Locali, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in conformità alla LR 28 dicembre 1992, n. 51, concernente la partecipazione della Regione alle spese di finanziamento per l'esercizio delle deleghe.
Art. 28
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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