LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la LR 20 gennaio 1986, n. 2 " Organizzazione turistica della Regione Emilia - Romagna".
2. E' abrogata la LR 12 marzo 1985, n. 6 " Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita".
3. Sono altresì abrogate le seguenti norme:
a) gli articoli 4 e seguenti della LR 2 settembre 1981, n. 27, concernente " Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni pro loco";
b) l'art. 3 della LR 15 dicembre 1989, n. 44, concernente " Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia - Romagna".
Art. 30
Contributi per la prima fase di attività
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 sono destinate prioritariamente a garantire gli oneri relativi al personale proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui all'art. 21, gli oneri relativi i servizi di statistica provinciale del turismo, nonchè gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
Termini per la prima fase di attuazione della legge
1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione delle domande per le diverse tipologie di progetti e i relativi altri tempi per i provvedimenti conseguenti sono posticipati di sessanta giorni.
Art. 32
Funzioni del Circondario di Rimini
1. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini tutte le funzioni che la presente legge demanda alle Province sono esercitate, per il relativo ambito territoriale, dal Circondario di Rimini.
Art. 33
Erogazione dei benefici
1. Ai benefici erogati a norma della presente legge si applicano le procedure ed i criteri di trasparenza previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dalle relative norme regionali di attuazione.
Art. 34
Liquidazione dell'Agertur e delle APT
1. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai decreti di soppressione dell'Agertur e delle Aziende di promozione turistica, nomina i liquidatori degli enti stessi. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonchè il termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, entro il quale esse devono concludersi.