LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Programmi regionali
Art. 4 - Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia - Romagna sulla base dello Statuto regionale e delle Leggi 17 maggio 1983, n. 217, e 8 giugno 1990, n. 142, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonchè dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quella costiera, montana, termale, congressuale e fieristica, delle città d' arte, naturalistico - ambientale, dei centri storici minori;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ;
d) istituzione dell'" Osservatorio regionale sul turismo" nell'ambito del Sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
e) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo ( ENIT), con altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e all' estero e per la realizzazione di progetti speciali, di norma si avvale dell'Azienda di promozione turistica( APT) di cui all'art. 6 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Province o dagli Enti locali associati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1 la Regione, per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ed altri enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.
Art. 3
Programmi regionali
1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, approva le direttive generali ed il piano di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero;
b) le risorse statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la Consulta di cui all'art. 10, i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica. Comunica inoltre all'ENIT le iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 ottobre 1990, n. 292 .
3. Nei programmi annuali di cui al comma 2 vengono indicati i criteri e le modalità per la utilizzazione delle risorse, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nei programmi, nonchè la ripartizione alle singole Province dei fondi disponibili per l'attuazione dei relativi programmi di cui all'art. 15. (Testo corretto: ERRATA CORRIGE B. U. N. 77 del 9- 9- 93) Tale ripartizione avviene sulla base del movimento turistico registrato in termini di presenze e capacità ricettive, tenendo altresì conto del valore promozionale del progetto per l'intero contesto regionale.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, delibera i progetti regionali da realizzarsi direttamente o attraverso l'Azienda di promozione turistica o altre strutture organizzative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' art. 2; delibera inoltre la ripartizione delle altre risorse finanziarie disponibili di provenienza statale e regionale, assegnando alla APT ed alle Province i relativi fondi, da destinarsi:
a) ai progetti di promozione locale di cui all'art. 15;
b) ai progetti di promozione e commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;
c) al funzionamento degli IAT di cui all'art. 19.
Art. 4
Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche
1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione di imprese turistiche, singole o associate anche temporaneamente, di enti privati e di organismi tecnici delle associazioni di categoria del settore, per progetti di qualità. A tal fine destina annualmente al finanziamento delle iniziative dei privati una quota non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle risorse disponibili per la promozione locale e regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento ed i segmenti di domanda da privilegiare, le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.
3. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 possono essere concessi in misura non superiore al quaranta per cento della spesa complessiva ammissibile per le iniziative in ambito nazionale e non superiore al cinquanta per cento per le iniziative all'estero.
4. La Giunta regionale stabilisce annualmente, entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, i limiti di importo della spesa ammissibile nonchè i criteri ed i limiti di finanziamento.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province entro il mese di giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.
6. Le Province inseriscono nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15 i progetti ritenuti ammissibili proponendo una graduatoria di priorità.
7. Il richiedente, successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, deve inviare tempestivamente alla provincia una dettagliata relazione da cui risulti l'effettiva attuazione del progetto, con la documentazione comprovante il conseguimento di tutto o in parte dei risultati originariamente previsti, nonchè il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
8. I contributi sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse a seguito della presentazione da parte degli interessati della regolare documentazione di spesa e di quella occorrente ai sensi delle vigenti normative.
9. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonchè una relazione sui risultati economici e finanziari, ai sensi dell'art 78 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo II
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT
Art. 5
Ambito territoriale turisticamente rilevante
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , ai fini di una coordinata ed unitaria attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, è ambito turisticamente rilevante quello costituito da:
a) tutti i Comuni della fascia adriatica dell'Emilia - Romagna;
b) tutti i Comuni del crinale appenninico;
c) i Comuni termali;
d) le città d' arte.
2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale, tenuto conto delle richieste documentate dei rispettivi Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle città d' arte di cui alla lett. d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare a far parte dell' ambito turistico previsto dal comma 1. La Giunta regionale, periodicamente, può aggiornare l'elenco. L'elenco e gli aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
Azienda di promozione turistica - APT
1. E' istituita, con sede legale in Bologna, l'Azienda di promozione turistica( APT) quale organismo tecnico - operativo e strumentale della Regione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 .
2. L'APT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi di natura economica per la promozione turistica, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La gestione finanziaria dell'APT è improntata a criteri di imprenditorialità ed economia, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4. L'APT ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda ed in particolare ne determina l'ordinamento, nonchè un proprio regolamento amministrativo - contabile.
5. La Regione approva lo statuto, il regolamento amministrativo - contabile ed il bilancio di esercizio dell'APT Contribuisce ai costi per il funzionamento dell'APT soltanto con l'erogazione di un fondo annuale di dotazione ai sensi dell'art. 12.
6. L'APT svolge attività promozionale e di propaganda per la qualificazione e lo sviluppo turistico. Realizza progetti promozionali su incarico della Regione, degli Enti locali e di operatori privati nonchè quelli a carattere interprovinciale proposti sulla base dell'art. 4. L'affidamento degli incarichi da parte della Regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 2 avviene con la stipulazione di apposite convenzioni.
7. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 217 del 1983 , l'APT provvede alla istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di Uffici informazione e assistenza turistica( IAT).
Art. 7
Organi dell'APT
1. Sono organi dell'APT:
a) il Presidente;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) l'Amministratore delegato;
d) il Collegio dei Revisori.
Art. 8
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quattro anni.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il componente della Giunta regionale delegato in materia di turismo, che lo presiede;
b) otto esperti in materia di turismo, di cui quattro scelti su terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti dalle due associazioni regionali di categoria più rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per il bacino termale e per le città d' arte.
3. I candidati proposti di cui alla lettera b) del comma 2 dovranno essere in possesso dei requisiti afferenti la capacità di elaborare strategie di promozione turistica e di procedere per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali. Per ciascun candidato dovrà essere precisata in ogni caso l'esperienza acquisita in ordine alle specifiche problematiche turistiche del bacino costiero, del bacino montano, del bacino termale e delle città d' arte.
4. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica ed in particolare delibera:
a) lo statuto dell'APT;
b) il regolamento amministrativo - contabile ed il regolamento organico;
c) lo schema di bilancio previsionale annuale con il quale vengono predeterminati i limiti di gestione dell'esercizio;
d) il programma annuale e poliennale;
e) il bilancio di esercizio, secondo le norme di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì, ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, la nomina dell' Amministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio stesso fra quelli proposti dalle associazioni di categoria.
6. L'Amministratore delegato adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'APT non riservati al Consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio dell'APT, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione. Per tale sostituzione non si applica l'art. 3 della LR 17 marzo 1980, n. 18.
Art. 9
Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti nel Registro dei Revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e dura in carica quattro anni.
Art. 10
Consulta per il programma dell'APT
1. Per la predisposizione del proprio programma annuale, l'APT si avvale di una propria Consulta formata da esperti e rappresentanti degli enti ed organismi indicati al terzo comma dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 , come appresso indicato:
a) il Presidente e l'Amministratore delegato dell'APT;
b) cinque Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, tre dei Comuni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 5, due dei Comuni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 e due dei Comuni di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5. i cui territori risultino dotati della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti letto;
c) il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale;
d) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani ( UNCEM) regionale;
e) un rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco designato dalla organizzazione regionale della Unione nazionale delle pro loco d' Italia;
f) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle due organizzazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle quattro associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - Romagna designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio.
2. La Consulta è presieduta dal presidente dell'APT ed è validamente costituita quando risultino nominati almeno i tre quarti dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica e in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 11
Compensi
1. All'Amministratore delegato, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai Revisori dell'APT spettano i compensi, gettoni ed indennità stabiliti ai sensi della LR 10 maggio 1982, n. 20.
2. Al Presidente non è corrisposto alcun emolumento, nè alcun gettone di presenza da parte dell'APT, in quanto nominato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Art. 12
Entrate dell'APT
1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;
c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.
2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, a titolo di corrispettivo forfettario per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 6, nonchè per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti. A tali fini l'APT trasmette al Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sui risultati della gestione dell'esercizio precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.
Art. 13
Gestione finanziaria e personale dell'APT
1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'APT è svolta in conformità alla normativa di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'APT è regolato su basi contrattuali collettive e individuali di diritto privato.
Titolo III
FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E A COMUNI
Art. 14
Funzioni delle Province
1. Alle Province è delegato nell'ambito del rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) programmazione e coordinamento delle attività di promozione e propaganda turistica;
b) agenzie di viaggio e turismo;
c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
d) tariffe relative alle professioni di cui all'art. 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 ;
e) Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, nonchè delle altre professioni di cui all'art. 11 della Legge n. 217 del 1983 , che non siano diversamente disciplinate con specifica legge; la delega comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione;
f) incentivazione dell'offerta turistica di cui all'art. 9 della LR 11 gennaio 1993, n. 3;
g) ammissione, concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi regionali per gli interventi compresi nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15;
h) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni turistici interessati nell'ambito del sistema statistico regionale di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art. 2;
i) coordinamento dei servizi turistici di base dei Comuni e promozione delle iniziative ed attività di interesse turistico provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Le Province sono altresì delegate alla istituzione e tenuta:
a) dell'Albo provinciale delle Associazioni turistiche pro loco, secondo le disposizioni dell'art. 3 della LR 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della presente legge;
b) dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo che sostituisce l'elenco regionale di cui all'art. 20 della LR 14 giugno 1984, n. 31, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista;
c) dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici, che sostituisce il ruolo regionale di cui all'art. 9 della LR 16 giugno 1981, n. 17, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi compresa.
3. Le province svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Le Province possono assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia turistica, anche con la partecipazione o il riconoscimento di forme di collaborazione a tal fine istituite.
Art. 15
Programma turistico provinciale
1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale.
2. In esso sono indicati:
a) le iniziative promozionali e le attività di informazione, accoglienza ed intrattenimento proposte per il contributo in conformità ai criteri e priorità stabiliti ai sensi del comma dell'art. 3, distinte in appositi elenchi relativi ai singoli soggetti attuatori;
b) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.
3. Le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lett. a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle iniziative ed alle spese effettivamente sostenute.
5. Le Province, per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate dal comma 9 dell'art. 4.
Art. 16
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio.
2. Ai Comuni è delegato, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 , compresi gli adempimenti di cui all' art. 13 del regio decreto - legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739 , anche ai fini statistici;
b) attività di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 , svolte a titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi indicati;
c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991 . n. 284;
d) espletamento dei servizi turistici di base relativi all' informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa convenzione con l'APT.
3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 .
Titolo IV
ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI
Art. 17
Organismi associativi locali
1. Gli Enti locali che costituiscano organismi associativi ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , per lo svolgimento delle funzioni ed attività di cui all'art. 18 in aree territoriali di offerta di risorse turistiche omogenee o complementari, possono avvalersi di detti organismi per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi degli artt. 2 e 3.
2. Nelle aree di sviluppo turistico montane e termali gli Enti locali, ove abbiano già costituito un Consorzio o società a capitale misto per la gestione di un centro di promozione e commercializzazione ai sensi della LR 5 settembre 1988, n. 39, ovvero una società d' area ai sensi dell' art. 41 della LR 17 agosto 1988, n. 32, possono attribuire ai suddetti organismi anche le funzioni di cui all'art 18, definendo con apposita convenzione le modalità operative ed i rapporti finanziari,
Art. 18
Attività degli organismi associativi
1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 gli organismi associativi e gli Enti ivi indicati:
a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di interesse d' area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali, anche attraverso la costruzione ed eventuale gestione di impianti e infrastrutture di interesse turistico e l'istituzione e gestione di centri - servizio per il turismo;
b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse d' area dei Comuni per la attuazione di manifestazioni culturali o altre iniziative finalizzate, alla qualificazione dell'offerta turistica e possono collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione;
c) possono esercitare le attività di informazione e di accoglienza turistica, sulla base di incarichi affidati con apposita convenzione da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali interessati.
Art. 19
Informazione ed accoglienza turistica - IAT
1. Le attività di informazione e accoglienza turistica in sede locale sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'APT, dai Comuni interessati.
2. L'APT con apposita convenzione può affidare la gestione degli IAT da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata, alle Associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di imprenditori turistici e ad altri organismi associativi di sviluppo turistico locale, nonchè agli enti gestori dei servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali.
3. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale.
4. Il segno distintivo degli IAT è conforme al modello grafico determinato dalla Regione.
Art. 20
Associazione pro loco
1.
L'art. 3 della LR 2 settembre 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Albo provinciale delle Associazioni pro loco
1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell' Albo provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'Albo nazionale previsto dalla Legge 4 marzo 1958, n. 174 .
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di cui all'art. 2. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplichi la propria attività.
3. Le province disciplinano con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra di loro, all'iscrizione delle " pro loco" che operino in Comuni appartenenti a diverse province. ".
2. Nell'Albo provinciale di cui all'art. 3 della LR n. 27 del 1981 come modificato dal presente articolo sono iscritte d' ufficio le Associazioni già iscritte nell'Albo provinciale previsto nel comma 3 dell'art. 1 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.
Titolo V
SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI
Art. 21
Soppressione delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite ai sensi dell'art. 5 della LR 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.
2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonchè al trasferimento delle stesse province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1- 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della LR 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della LR n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29 , il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 29/ 93 , per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.
Art. 22
Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
1. Dalla data della soppressione delle Aziende di promozione turistica e anche nelle more del perfezionamento degli atti, gli oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a carico della Regione Emilia - Romagna per tutte la durata dello svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa agli Enti locali territoriali.
2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.
Art. 23
Incentivazioni
1. Al personale delle soppresse Aziende di promozione turistica trasferito a norma dell'art. 21 è corrisposto un compenso incentivante una tantum previsto al comma 2 dell'art. 20 della LR 27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le normative vigenti per l'incentivazione della mobilità e le disposizioni che regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a favore del personale regionale operante in strutture organizzative soggette a riordino determinato per legge.
2. Il compenso incentivante una tantum, fissato all'articolo 20 della LR n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria rispetto a quella indicata nel predetto articolo, qualora il trasferimento comporti nel nuovo rapporto di impiego la perdita dell'integrazione del trattamento di fine servizio di cui all'art. 1 della LR 14 dicembre 1982, n. 58. L'importo del compenso. compresa la maggiorazione, non potrà risultare superiore a tre volte la misura fissata dal citato art. 20 della LR n. 37 del 1990 ed è calcolato in base a criteri di proporzionalità rispetto al servizio prestato. L'entità della maggiorazione ed i relativi criteri di calcolo sono definiti con delibera della Giunta regionale. Al personale trasferito è riconosciuta la differenza del calcolo sul trattamento di fine rapporto maturato fino al momento del trasferimento, con le modalità previste dall' art. 1 della LR n. 58 del 1982.
Art. 24
Soppressione dell'Agertur
1. L'Agenzia regionale di promozione turistica( Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della LR 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.
2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla regione.
4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.
5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell'Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.
6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.
Art. 25
Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi
1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della LR 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26
Destinazione delle entrate degli Enti soppressi
1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli Enti turistici disciolti di cui all'art. 21, sono destinate all'APT, alle province ed agli altri enti ed organismi che ne svolgono le relative funzioni ai sensi della presente legge.
Art. 27
Spese per le funzioni delegate
1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra gli Enti Locali, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in conformità alla LR 28 dicembre 1992, n. 51, concernente la partecipazione della Regione alle spese di finanziamento per l'esercizio delle deleghe.
Art. 28
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la LR 20 gennaio 1986, n. 2 " Organizzazione turistica della Regione Emilia - Romagna".
2. E' abrogata la LR 12 marzo 1985, n. 6 " Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita".
3. Sono altresì abrogate le seguenti norme:
a) gli articoli 4 e seguenti della LR 2 settembre 1981, n. 27, concernente " Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni pro loco";
b) l'art. 3 della LR 15 dicembre 1989, n. 44, concernente " Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia - Romagna".
Art. 30
Contributi per la prima fase di attività
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 sono destinate prioritariamente a garantire gli oneri relativi al personale proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui all'art. 21, gli oneri relativi i servizi di statistica provinciale del turismo, nonchè gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
Termini per la prima fase di attuazione della legge
1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione delle domande per le diverse tipologie di progetti e i relativi altri tempi per i provvedimenti conseguenti sono posticipati di sessanta giorni.
Art. 32
Funzioni del Circondario di Rimini
1. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini tutte le funzioni che la presente legge demanda alle Province sono esercitate, per il relativo ambito territoriale, dal Circondario di Rimini.
Art. 33
Erogazione dei benefici
1. Ai benefici erogati a norma della presente legge si applicano le procedure ed i criteri di trasparenza previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dalle relative norme regionali di attuazione.
Art. 34
Liquidazione dell'Agertur e delle APT
1. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai decreti di soppressione dell'Agertur e delle Aziende di promozione turistica, nomina i liquidatori degli enti stessi. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonchè il termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, entro il quale esse devono concludersi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 agosto 1993