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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA- ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 E 12 MARZO 1985, N. 6 (1)

Art. 22

(abrogato comma 1 da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
1. abrogato
2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'Azienda di promozione turistica,

vedi ora la L.R. 4 marzo 1998 n. 7 "ORGANIZZAZIONE TURISTICA

REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI

REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25

OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28".

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