LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA- ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 E 12 MARZO 1985, N. 6 (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi
1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.
Note del Redattore:
Per quanto riguarda l'Azienda di promozione turistica,
vedi ora la L.R. 4 marzo 1998 n. 7 "ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI
REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25
OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28".