LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA- ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 E 12 MARZO 1985, N. 6 (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI
Art. 21
Soppressione delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.
2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonchè al trasferimento alle stesse province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1-6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29 , il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 29/93 , per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.
Art. 22
(abrogato comma 1 da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)
Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
1. abrogato
2.
Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.
Art. 23
(abrogato da art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5)
Incentivazioni
abrogato
Art. 24
Soppressione dell'Agertur
1. L'Agenzia regionale di promozione turistica (Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.
2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla regione.
4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.
5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell' Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.
6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.
Art. 25
Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi
1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.
Note del Redattore:
Per quanto riguarda l'Azienda di promozione turistica,
vedi ora la L.R. 4 marzo 1998 n. 7 "ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI
REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25
OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28".