Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna promuove la qualificazione del turismo quale attività rivolta a produrre ed integrare il reddito ed a mantenere elevati livelli di interrelazione sociale e culturale con gli altri Paesi europei ed extraeuropei.
2. A tale scopo essa cura la programmazione e l'attuazione di interventi finanziari per rinnovare, diversificare e specializzare i prodotti turistici regionali, al fine di orientarli al mercato e renderli maggiormente competitivi.
Art. 2
Bacini turistici
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati prioritariamente nell'ambito dei " bacini turistici", quali ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente di rilievo delle attività economiche e le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratteristico e differenziato nel sistema delle offerte turistiche regionali. I bacini turistici sono costituiti da:
a) area costiera;
b) area dell'Appennino;
c) aree terminali.
2. La Regione interviene inoltre con " progetti speciali" finalizzati alla valorizzazione e innovazione del prodotto turistico, quali:
a) città d' arte;
b) turismo fieristico e congressuale;
c) turismo ambientale e naturalistico;
d) agriturismo e turismo rurale;
e) turismo sportivo.

Espandi Indice