Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Capo I
Programmazione regionale
Art. 3
Quadro regionale delle strutture turistiche
1. La Regione, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, approva entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il " Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici" che costituisce piani di settore ai sensi dell'art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
2. Tale piano si articola in programmi e progetti che, di norma, assumono i contenuti dall'art. 4 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 4
Criteri per la destinazione dei fondi
1. Il Consiglio regionale, nell'approvare il Quadro di cui all'art. 3, definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare.
2. Tali criteri, che possono essere approvati anche nelle more della definizione del Quadro sopra indicato, stabiliscono in particolare:
a) le aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti;
b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo, differenziati per le varie zone;
c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo;
d) la misura dei contributi assegnabili, in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento;
e) le modalità di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento;
f) la quota dei finanziamenti da riservare al programma dei progetti a carattere regionale di cui all'art. 8 e ai progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2;
g) la quota dei finanziamenti da attribuire agli enti delegati per la gestione dei progetti a carattere locale da essi attuata ai sensi dell'art. 9;
h) i criteri, le modalità e il limite per il finanziamento delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell' art. 5;
i) la quota dei finanziamenti da attribuire sui fondi in conto capitale agli operatori privati previsti dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 7.

Espandi Indice