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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Capo III
Progetti a carattere regionale
Art. 8
Programma dei progetti a carattere regionale
1. Il Consiglio regionale approva il programma pluriennale dei progetti a carattere regionale, quale articolazione del Quadro regionale di cui all'art. 3.
2. Per progetti a carattere regionale si intendono quelli che interessano più Province o che presentano caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale.
3. Ai fini della predisposizione del programma degli interventi a carattere regionale, possono concorrere anche i soggetti di cui all'art. 6.
4. Il programma di cui al comma 1 è definito sentite le Province e le Comunità montane interessate.
5. Le domande di contributi devono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto di massima, un preventivo di spesa ed un piano economico - finanziario.

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