LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3
DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993
Capo IV
Progetti a carattere locale
Art. 9
Programma dei progetti a carattere locale
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale approva il programma dei progetti a carattere locale proposti, sentite le Comunità montane per i progetti di loro pertinenza territoriale, dagli enti di cui al comma 2.
2. All'erogazione dei benefici previsti da questo programma provvedono gli enti delegati ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 1 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.
3. A tali benefici possono accedere le imprese turistiche private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato.
Art. 10
Domande di contributo
1. Le domande di contributo di cui all'art. 9 sono presentate dal SIndaco del Comune nel cui territorio deve essere realizzato l'intervento, secondo le modalità ed i termini predeterminati dalla Giunta regionale e devono essere corredate dal progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da una relazione descrittiva. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione.
2. Nelle zone montane le domande dovranno essere presentate in copia anche alla Comunità montana territorialmente interessata dall'intervento che trasmette il proprio parere agli enti di cui al comma 2 dell'art. 9 entro trenta giorni.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il SIndaco la trasmette all'ente delegato alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo, corredata, dal proprio parere sulla sua conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi.
4. Le somme ripartite agli enti delegati, previste dal programma di cui all'art. 9 e non impegnate entro l'esercizio successivo, vengono revocate e nuovamente ripartite tra tutti gli enti.