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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Titolo III
Norme finanziarie
Capo I
Procedure finanziarie
Art. 11
Rapporti con istituti di credito
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con Istituti di credito speciali o sezioni specializzate di Istituti di credito ordinari per regolare le modalità per l'erogazione dei mutui.
Art. 12
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi relativi a interventi realizzati da enti pubblici è disposta secondo le modalità previste dall'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:
a) nel caso di contributi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo;
b) nel caso di contributi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un' unica soluzione, previa presentazione del contratto di mutuo;
c) nel caso di contributi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento.
3. L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata.
4. Sono ammesse variazioni di opere autorizzate purchè non alterino la validità turistica del progetto.
Capo II
Garanzie
Art. 13
Revoca del contributo
1. Il contributo regionale è revocato qualora:
a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) le opere non siano ultimate entro il termine stabilito nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti salvi casi accertati di forza maggiore o eventi estranei alla volontà del soggetto beneficiario;
c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata:
d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del contributo non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo è inoltre revocato qualora il beneficiario non fornisca la necessaria documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
3. ALla revoca provvede la Giunta regionale o il competente organo dell'ente delegato; essa comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 14
Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati
1. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali ai sensi della presente legge, sono vincoli, a pena di decadenza dal contributo, al mantenimento all'uso pubblico con destinazione turistica indicato nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni dalla comunicazione di tale provvedimento.
2. Gli interventi finanziati con i benefici di cui alla presente legge riguardanti immobili che non siano di proprietà del beneficiario richiedono l'assenso del proprietario che assume gli stessi impegni previsti per il beneficiario dai comuni 1 e 3.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre, al fine dell'ottenimento della concessione del contributo, un atto unilaterale d' obbligo con il quale si impegna, per sè e per i suoi aventi causa, nei confronti della Regione Emilia - Romagna, a mantenere la piena funzionalità delle strutture e degli impianti realizzati.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione dell'atto unilaterale d' obbligo previsto dal comma 3, da farsi a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
5. In alternativa all'atto unilaterale d' obbligo di cui al comma 3, il beneficiario può produrre apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un Istituto di credito o enti assicurativo a garanzia delle restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile.
Capo III
Concorso di contributi
Art. 15
Cumulo dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e statali, nonchè con contributi CEE, fino alla copertura complessiva delle quote massime indicate all'art. 7.
Art. 16
Fondi statali
1. L'impiego dei contributi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno ha luogo per le finalità e secondo i criteri e le procedure indicati dalla presente legge e sulla base degli strumenti programmatici ed operativi in essa previsti.
2. Tali finanziamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e concorrono all'attuazione del Quadro di cui all'art. 3.

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