LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3
DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993
Capo III
Concorso di contributi
Art. 15
Cumulo dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e statali, nonchè con contributi CEE, fino alla copertura complessiva delle quote massime indicate all'art. 7.
Art. 16
Fondi statali
1. L'impiego dei contributi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Legge 17 maggio 1983, n. 217
ha luogo per le finalità e secondo i criteri e le procedure indicati dalla presente legge e sulla base degli strumenti programmatici ed operativi in essa previsti.

2. Tali finanziamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e concorrono all'attuazione del Quadro di cui all'art. 3.