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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 17
Abrogazione di norme
1. La LR 6 luglio 1984, n. 38 e successive modificazioni, concernenti interventi per il potenziamento dell'offerta turistica, è abrogata.
Art. 18
Disciplina transitoria
1. I procedimenti per la concessione e liquidazione di contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della LR 6 luglio 1984, n. 38 e successive modificazioni, fino alla loro conclusione.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31

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