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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Principi generali
Espandere area tit2 Titolo II - Norme di programmazione
Espandere area tit3 Titolo III - Norme finanziarie
Espandere area tit4 Titolo IV - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna promuove la qualificazione del turismo quale attività rivolta a produrre ed integrare il reddito ed a mantenere elevati livelli di interrelazione sociale e culturale con gli altri Paesi europei ed extraeuropei.
2. A tale scopo essa cura la programmazione e l'attuazione di interventi finanziari per rinnovare, diversificare e specializzare i prodotti turistici regionali, al fine di orientarli al mercato e renderli maggiormente competitivi.
Art. 2
Bacini turistici
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati prioritariamente nell'ambito dei " bacini turistici", quali ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente di rilievo delle attività economiche e le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratteristico e differenziato nel sistema delle offerte turistiche regionali. I bacini turistici sono costituiti da:
a) area costiera;
b) area dell'Appennino;
c) aree terminali.
2. La Regione interviene inoltre con " progetti speciali" finalizzati alla valorizzazione e innovazione del prodotto turistico, quali:
a) città d' arte;
b) turismo fieristico e congressuale;
c) turismo ambientale e naturalistico;
d) agriturismo e turismo rurale;
e) turismo sportivo.
Titolo II
Norme di programmazione
Capo I
Programmazione regionale
Art. 3
Quadro regionale delle strutture turistiche
1. La Regione, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, approva entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il " Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici" che costituisce piani di settore ai sensi dell'art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
2. Tale piano si articola in programmi e progetti che, di norma, assumono i contenuti dall'art. 4 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 4
Criteri per la destinazione dei fondi
1. Il Consiglio regionale, nell'approvare il Quadro di cui all'art. 3, definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare.
2. Tali criteri, che possono essere approvati anche nelle more della definizione del Quadro sopra indicato, stabiliscono in particolare:
a) le aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti;
b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo, differenziati per le varie zone;
c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo;
d) la misura dei contributi assegnabili, in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento;
e) le modalità di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento;
f) la quota dei finanziamenti da riservare al programma dei progetti a carattere regionale di cui all'art. 8 e ai progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2;
g) la quota dei finanziamenti da attribuire agli enti delegati per la gestione dei progetti a carattere locale da essi attuata ai sensi dell'art. 9;
h) i criteri, le modalità e il limite per il finanziamento delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell' art. 5;
i) la quota dei finanziamenti da attribuire sui fondi in conto capitale agli operatori privati previsti dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 7.
Capo II
Interventi finanziabili
Art. 5
Contributi regionali. Limiti e condizioni
1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento:
a) d' iniziative intese a realizzare nuove opere, impianti o servizi oppure a ristrutturare quelli esistenti, al fine di incrementare la produttività delle aziende;
b) d' iniziative concernenti l'assistenza tecnica alle imprese turistiche intesa con l'insieme di condizioni, interventi o azioni idonei ad ottimizzare la gestione aziendale;
c) d' iniziative concernenti la innovazione tecnologica e gestionale quali strumenti atti a una migliore combinazione di fattori produttivi.
2. SOno altresì previste nell'ambito dei programmi, dei piani e delle direttive e con le modalità indicate dalla LR 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale iniziative concernenti la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. I contributi sono concessi per realizzare opere non ancora iniziative alla data di presentazione delle domande anche ai fini della predisposizione di programmi, o per iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non ancora attivate e per forniture non ancora realizzate.
4. Le opere realizzate con i contributi regionali devono essere destinate all'uso pubblico.
5. I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti:
a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, di cui all'art. 7 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
b) strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione;
c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, della creazione di un' immagine turistica da far valere sul mercato nazionale e su quello internazionale;
d) arredo urbano;
e) parchi naturali, limitatamente agli interventi di valorizzazione delle parti che si possono utilizzare per scopi turistici.
6. Sono comunque escluse dai benefici della presente legge:
a) le spese per l'acquisto di aree ed immobili;
b) le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria.
7. Possono essere ammesse a contributi le iniziative riguardanti ostelli per la gioventù facenti parte di organismi aventi carattere internazionale.
8. Nel provvedimento di concessione del contributo viene indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine non sarà inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro. Alla scadenza esso potrà essere prorogato per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, dietro motivata richiesta degli interessati.
Art. 6
Soggetti che possono beneficiare dei contributi
1. Possono concorrere ai benefici previsti dalla presente legge, a condizione che abbiano disponibilità dei beni oggetto del contributo:
a) imprese private, singole o associate;
b) enti locali territoriali e relativi consorzi, altri enti pubblici;
c) società a capitale misto pubblico e privato;
d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall' associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche.
Art. 7
Tipologia dei contributi
1. AI soggetti beneficiari possono essere concessi contributi in conto capitale ed in conto interessi, nella misura fissata dal Consiglio regionale ai sensi della lettera d), comma 2, dell'art. 4.
2. Gli enti pubblici possono beneficiare di contributi in conto capitale, in misura comunque superiore all'ottanta per cento della spesa ammissibile.
3. Gli operatori privati e le società a capitale misto pubblico e privato possono beneficiare di contributi determinati secondo una delle seguenti tipologie alternative:
a) contributi in conto ammortamento mutuo fino ad un massimo dell'otto per cento annuo per dieci anni, calcolati sull'importo ammissibile;
b) contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata decennale su un importo non superiore all'ottanta per cento della somma ammissibile e con un abbattimento massimo pari al sessanta per cento del tasso di riferimento fissato per il primo bimestre di ogni anno con decreto del Ministero del Tesoro;
c) contributi in conto capitale fino ad un massimo del quaranta per cento dell'importo ammissibile.
4. Qualora l'opera sia realizzata da enti locali territoriali per stralci, singoli stralci possono essere integralmente finanziari, tuttavia i contributi possono coprire una quota massima del sessanta per cento del costo totale dell'opera.
Capo III
Progetti a carattere regionale
Art. 8
Programma dei progetti a carattere regionale
1. Il Consiglio regionale approva il programma pluriennale dei progetti a carattere regionale, quale articolazione del Quadro regionale di cui all'art. 3.
2. Per progetti a carattere regionale si intendono quelli che interessano più Province o che presentano caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale.
3. Ai fini della predisposizione del programma degli interventi a carattere regionale, possono concorrere anche i soggetti di cui all'art. 6.
4. Il programma di cui al comma 1 è definito sentite le Province e le Comunità montane interessate.
5. Le domande di contributi devono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto di massima, un preventivo di spesa ed un piano economico - finanziario.
Capo IV
Progetti a carattere locale
Art. 9
Programma dei progetti a carattere locale
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale approva il programma dei progetti a carattere locale proposti, sentite le Comunità montane per i progetti di loro pertinenza territoriale, dagli enti di cui al comma 2.
2. All'erogazione dei benefici previsti da questo programma provvedono gli enti delegati ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 1 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.
3. A tali benefici possono accedere le imprese turistiche private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato.
Art. 10
Domande di contributo
1. Le domande di contributo di cui all'art. 9 sono presentate dal SIndaco del Comune nel cui territorio deve essere realizzato l'intervento, secondo le modalità ed i termini predeterminati dalla Giunta regionale e devono essere corredate dal progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da una relazione descrittiva. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione.
2. Nelle zone montane le domande dovranno essere presentate in copia anche alla Comunità montana territorialmente interessata dall'intervento che trasmette il proprio parere agli enti di cui al comma 2 dell'art. 9 entro trenta giorni.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il SIndaco la trasmette all'ente delegato alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo, corredata, dal proprio parere sulla sua conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi.
4. Le somme ripartite agli enti delegati, previste dal programma di cui all'art. 9 e non impegnate entro l'esercizio successivo, vengono revocate e nuovamente ripartite tra tutti gli enti.
Titolo III
Norme finanziarie
Capo I
Procedure finanziarie
Art. 11
Rapporti con istituti di credito
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con Istituti di credito speciali o sezioni specializzate di Istituti di credito ordinari per regolare le modalità per l'erogazione dei mutui.
Art. 12
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi relativi a interventi realizzati da enti pubblici è disposta secondo le modalità previste dall'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:
a) nel caso di contributi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo;
b) nel caso di contributi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un' unica soluzione, previa presentazione del contratto di mutuo;
c) nel caso di contributi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento.
3. L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata.
4. Sono ammesse variazioni di opere autorizzate purchè non alterino la validità turistica del progetto.
Capo II
Garanzie
Art. 13
Revoca del contributo
1. Il contributo regionale è revocato qualora:
a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) le opere non siano ultimate entro il termine stabilito nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti salvi casi accertati di forza maggiore o eventi estranei alla volontà del soggetto beneficiario;
c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata:
d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del contributo non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo è inoltre revocato qualora il beneficiario non fornisca la necessaria documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
3. ALla revoca provvede la Giunta regionale o il competente organo dell'ente delegato; essa comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 14
Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati
1. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali ai sensi della presente legge, sono vincoli, a pena di decadenza dal contributo, al mantenimento all'uso pubblico con destinazione turistica indicato nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni dalla comunicazione di tale provvedimento.
2. Gli interventi finanziati con i benefici di cui alla presente legge riguardanti immobili che non siano di proprietà del beneficiario richiedono l'assenso del proprietario che assume gli stessi impegni previsti per il beneficiario dai comuni 1 e 3.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre, al fine dell'ottenimento della concessione del contributo, un atto unilaterale d' obbligo con il quale si impegna, per sè e per i suoi aventi causa, nei confronti della Regione Emilia - Romagna, a mantenere la piena funzionalità delle strutture e degli impianti realizzati.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione dell'atto unilaterale d' obbligo previsto dal comma 3, da farsi a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
5. In alternativa all'atto unilaterale d' obbligo di cui al comma 3, il beneficiario può produrre apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un Istituto di credito o enti assicurativo a garanzia delle restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile.
Capo III
Concorso di contributi
Art. 15
Cumulo dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e statali, nonchè con contributi CEE, fino alla copertura complessiva delle quote massime indicate all'art. 7.
Art. 16
Fondi statali
1. L'impiego dei contributi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno ha luogo per le finalità e secondo i criteri e le procedure indicati dalla presente legge e sulla base degli strumenti programmatici ed operativi in essa previsti.
2. Tali finanziamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e concorrono all'attuazione del Quadro di cui all'art. 3.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 17
Abrogazione di norme
1. La LR 6 luglio 1984, n. 38 e successive modificazioni, concernenti interventi per il potenziamento dell'offerta turistica, è abrogata.
Art. 18
Disciplina transitoria
1. I procedimenti per la concessione e liquidazione di contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della LR 6 luglio 1984, n. 38 e successive modificazioni, fino alla loro conclusione.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 11 gennaio 1993

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