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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1993, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ PER AZIONI SAPIR DI RAVENNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 2
Partecipazione
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare azioni della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR" fino ad un importo massimo di lire un miliardo.(1)
2. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di rappresentante legale della Regione a norma dell'art. 21 dello Statuto regionale, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio a sensi della presente legge, fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta dei propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore)

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