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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1993, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ PER AZIONI SAPIR DI RAVENNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall' art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio a sensi della presente legge, fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta dei propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore)

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