LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 3
Informazione nella Regione Emilia-Romagna
1. La Regione adempie ai principi di pubblicità e di responsabilizzazione sanciti dagli artt. 5, 43 e 44 dello Statuto attraverso:
a) la pubblicazione degli atti normativi e degli altri provvedimenti di interesse generale nel Bollettino Ufficiale secondo la disciplina della legge regionale;
b) la divulgazione al pubblico di dati ed informazioni in altre forme, anche di carattere editoriale, o per mezzo di comunicazioni radiotelevisive, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale;
c) la comunicazione e la notificazione agli interessati;
d) l'accesso ai documenti amministrativi;
e) l'identificabilità da parte dei terzi dei dipendenti regionali, con le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. La Regione adempie altresì al principio di pubblicità provvedendo alla registrazione in protocolli di atti, provvedimenti e documenti, sia propri sia ad essa pervenuti, nonché alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi secondo la disciplina dettata dalla legge regionale.
3. La Regione inoltre cura la redazione e la periodica divulgazione dell'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta e dai soggetti da loro delegati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.
4. La Regione adegua la propria organizzazione all'esigenza di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione e la loro diffusione all'esterno avvalendosi, in particolare, dell'apposito Servizio: relazioni con il pubblico, di cui all'art. 5.