LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 4
Guida per l'accesso
1. La Regione favorisce la conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale dei propri apparati anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di un' apposita guida per l'accesso agli Uffici e ai Servizi.
2. La guida contiene l'indicazione delle strutture organizzative della Regione, la loro ubicazione, le competenze esercitate, i servizi forniti, la denominazione dei rispettivi Responsabili ed ogni altra forma utile agli utenti.
3. La guida è pubblicata con periodicità almeno annuale ed è diffusa anche a mezzo di supporti informativi a cura dei competenti Servizi della Giunta regionale.