LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 5
Relazioni con il pubblico
1. La Regione promuove la comunicazione e l'informazione istituzionale e cura i rapporti con l'utenza avvalendosi della struttura di cui al comma 2 in collaborazione con il gruppo di lavori di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. 20 ottobre 1992 n. 39, e con gli altri Servizi regionali.
2. Dopo il numero 53 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" è inserito il seguente n. 54:
"54) Relazioni con il pubblico. Compete al Servizio lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare il loro accesso agli uffici, alla conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento nonché di promuovere i contatti con i relativi Responsabili. Il Servizio svolge in particolare i seguenti compiti:
a) servizi all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo;
b) informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) ricerca ad analisi finalizzate alla razionalizzazione delle procedure e alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
d) promozione ed attuazione di iniziative di comunicazioni di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.".