LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 8
Esclusione e limiti
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e ferma restando la garanzia di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'accesso è escluso per i documenti amministrativi dalla cui diffusione possa derivare nocumento:
a) a soggetti diversi dal richiedente, per lesioni dei diritti di riservatezza della sfera privata e dei dati personali sanitari;
b) a operatori economici, per lesioni dei diritti di segretezza, previsti dall'ordinamento, relativi alla loro attività, a meno che i dati siano stati acquisiti dalla Regione per espressa disposizione di legge in ordine alla concessione di ausili finanziari regionali.
2. Il Consiglio regionale con apposito regolamento determina, su proposta della Giunta, le categorie di documenti per i quali l'accesso è escluso ai sensi del comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui il diritto di accesso può essere escluso, ai fini della tutela di esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, per le note ad uso interno e per la corrispondenza tra uffici.
3. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo diversa disposizione di legge.
4. L'accesso ai documenti richiesti può essere differito, non oltre la conclusione del procedimento, quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azioni amministrativa.