LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 9
Modalità di esercizio
1. Le domande di accesso ai documenti devono essere adeguatamente motivate, salvo quelle riguardanti gli atti indicati al comma 3 dell'art. 3 nonché all'art. 7.
2. Per i procedimenti in corso, le domande di accesso sono presentate al Responsabile del procedimento.
3. Per gli atti e i documenti che non abbiano riguardo a procedimenti in corso, le domande sono presentate al Responsabile del Servizio competente per materia.
4. Sulle domande decidono il Responsabile del procedimento ovvero il Responsabile del Servizio, rispettivamente competenti, assentendo, rifiutando o differendo l'accesso a norma della presente legge.
5. In ogni caso, le domande presentare ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al Servizio di cui all'art. 5, che provvede ad inoltrarle ai soggetti competenti ai sensi dei commi 2 e 3.
6. La Giunta regionale determina le modalità organizzative utili a consentire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e stabilisce l'ammontare del rimborso eventualmente dovuto per l'estrazione, la ricerca e la visura degli atti nonché le modalità di pagamento.