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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Titolo II
Informazione e accesso ai documenti amministrativi
Art. 3
Informazione nella Regione Emilia-Romagna
1. La Regione adempie ai principi di pubblicità e di responsabilizzazione sanciti dagli artt. 5, 43 e 44 dello Statuto attraverso:
a) la pubblicazione degli atti normativi e degli altri provvedimenti di interesse generale nel Bollettino Ufficiale secondo la disciplina della legge regionale;
b) la divulgazione al pubblico di dati ed informazioni in altre forme, anche di carattere editoriale, o per mezzo di comunicazioni radiotelevisive, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale;
c) la comunicazione e la notificazione agli interessati;
d) l'accesso ai documenti amministrativi;
e) l'identificabilità da parte dei terzi dei dipendenti regionali, con le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. La Regione adempie altresì al principio di pubblicità provvedendo alla registrazione in protocolli di atti, provvedimenti e documenti, sia propri sia ad essa pervenuti, nonché alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi secondo la disciplina dettata dalla legge regionale.
3. La Regione inoltre cura la redazione e la periodica divulgazione dell'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta e dai soggetti da loro delegati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.
4. La Regione adegua la propria organizzazione all'esigenza di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione e la loro diffusione all'esterno avvalendosi, in particolare, dell'apposito Servizio: relazioni con il pubblico, di cui all'art. 5.
Art. 4
Guida per l'accesso
1. La Regione favorisce la conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale dei propri apparati anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di un' apposita guida per l'accesso agli Uffici e ai Servizi.
2. La guida contiene l'indicazione delle strutture organizzative della Regione, la loro ubicazione, le competenze esercitate, i servizi forniti, la denominazione dei rispettivi Responsabili ed ogni altra forma utile agli utenti.
3. La guida è pubblicata con periodicità almeno annuale ed è diffusa anche a mezzo di supporti informativi a cura dei competenti Servizi della Giunta regionale.
Art. 5
Relazioni con il pubblico
1. La Regione promuove la comunicazione e l'informazione istituzionale e cura i rapporti con l'utenza avvalendosi della struttura di cui al comma 2 in collaborazione con il gruppo di lavori di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. 20 ottobre 1992 n. 39, e con gli altri Servizi regionali.
2. Dopo il numero 53 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" è inserito il seguente n. 54:
"54) Relazioni con il pubblico. Compete al Servizio lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare il loro accesso agli uffici, alla conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento nonché di promuovere i contatti con i relativi Responsabili. Il Servizio svolge in particolare i seguenti compiti:
a) servizi all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo;
b) informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) ricerca ad analisi finalizzate alla razionalizzazione delle procedure e alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
d) promozione ed attuazione di iniziative di comunicazioni di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.".
Art. 6
Diritto d' accesso
1. Chiunque ha diritto di consultare e di ottenere copia degli atti indicati al comma 3 dell'articolo 3.
2. I diretti destinatari dei provvedimenti amministrativi coloro che intervengono nel procedimento ai sensi dell' art. 13 e coloro che vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, come definiti dal comma 2 dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno; hanno altresì diritto di consultare gli atti preparatori dei provvedimenti medesimi e di ottenerne copia.
Art. 7
Accesso alle informazioni ambientali
1. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni di fatto, in conformità alle leggi vigenti in materia, il libero accesso alle informazioni ambientali, disponibili sia in forma scritta che visiva o sonora ovvero contenute nelle banche dati, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente o che sono destinare a proteggerlo.
2. I limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso sono regolati dall'art. 8.
3. Le modalità di esercizio, il rifiuto e il differimento dell'accesso sono regolati dagli articoli 9 e 10.
Art. 8
Esclusione e limiti
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e ferma restando la garanzia di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, l'accesso è escluso per i documenti amministrativi dalla cui diffusione possa derivare nocumento:
a) a soggetti diversi dal richiedente, per lesioni dei diritti di riservatezza della sfera privata e dei dati personali sanitari;
b) a operatori economici, per lesioni dei diritti di segretezza, previsti dall'ordinamento, relativi alla loro attività, a meno che i dati siano stati acquisiti dalla Regione per espressa disposizione di legge in ordine alla concessione di ausili finanziari regionali.
2. Il Consiglio regionale con apposito regolamento determina, su proposta della Giunta, le categorie di documenti per i quali l'accesso è escluso ai sensi del comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui il diritto di accesso può essere escluso, ai fini della tutela di esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, per le note ad uso interno e per la corrispondenza tra uffici.
3. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo diversa disposizione di legge.
4. L'accesso ai documenti richiesti può essere differito, non oltre la conclusione del procedimento, quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azioni amministrativa.
Art. 9
Modalità di esercizio
1. Le domande di accesso ai documenti devono essere adeguatamente motivate, salvo quelle riguardanti gli atti indicati al comma 3 dell'art. 3 nonché all'art. 7.
2. Per i procedimenti in corso, le domande di accesso sono presentate al Responsabile del procedimento.
3. Per gli atti e i documenti che non abbiano riguardo a procedimenti in corso, le domande sono presentate al Responsabile del Servizio competente per materia.
4. Sulle domande decidono il Responsabile del procedimento ovvero il Responsabile del Servizio, rispettivamente competenti, assentendo, rifiutando o differendo l'accesso a norma della presente legge.
5. In ogni caso, le domande presentare ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al Servizio di cui all'art. 5, che provvede ad inoltrarle ai soggetti competenti ai sensi dei commi 2 e 3.
6. La Giunta regionale determina le modalità organizzative utili a consentire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e stabilisce l'ammontare del rimborso eventualmente dovuto per l'estrazione, la ricerca e la visura degli atti nonché le modalità di pagamento.
Art. 10
Rifiuto e differimento di accesso
1. Il rifiuto di accesso, o il differimento del medesimo, è comunicato al richiedente nei quindici giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rifiutata.
2. Il richiedente può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine ivi previsto, ricorre, anche in opposizione, al Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, decide sul ricorso ordinando, in caso di accoglimento, l'esibizione dei documenti richiesti.
4. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.

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