LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
Testo coordinato con le modifiche apportata da:
Art. 29
Analisi delle procedure
1. La Giunta regionale, con l'ausilio del Comitato di direzione istituito dall'art. 3 della LR 19 novembre 1992, n. 41, verifica la funzionalità, la trasparenza e la snellezza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e provvede, su proposta del Comitato stesso, alla loro generale semplificazione e al loro adeguamento ai principi e alle disposizioni dello Statuto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
della presente legge.
