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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Art. 30
Applicazione delle disposizioni sui termini ai procedimenti in corso
1. Le disposizioni sui termini previsti dal Capo II del Titolo III si applicano ai procedimenti la cui iniziativa, di parte o d' ufficio, sia assunta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per la conclusione da essa previsti decorrono da tale data.

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