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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Capo I
Responsabilità del procedimento e modalità istruttorie
Art. 11
Responsabile del procedimento
1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai Servizi sulla base degli atti che definiscono le competente analitiche delle strutture organizzative della Regione a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. Il Responsabile del Servizio, nella cui competenza rientra la trattazione dell'affare, nel rispetto delle competenze delle strutture in cui si articola il Servizio, provvede affinché per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, siano individuati l'Ufficio e l'Unità operativa cui il relativo procedimento fa capo formulando, ove opportuno, indicazioni operative. Il Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale Ufficio o Unità operativa.
3. Il Responsabile del Servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Egli può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.
Art. 12
Compiti del Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è preposto all'istruzione dell'affare, espleta funzioni di coordinamento ed impulso dell'attività degli uffici e svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il Responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:
a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno cinquanta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale assunti su proposta della Giunta;
b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza, assunti su iniziativa consiliare;
c) alla Segreteria della Giunta regionale, ovvero al suo Presidente, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente;
d) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, per i provvedimenti di loro competenza.
3. Qualora la natura o la complessità dell'affare lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno, ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima Legge n. 241 del 1990 Sito esterno; in tal caso la Conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.
4. Il Responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare una audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 15.
5. Il Responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al Responsabile dell'Ufficio del Servizio di appartenenza.
6. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione è altresì effettuata ai soggetti che per legge devono intervenire in esso nonché ad altri soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
7. La comunicazione di cui al comma 6 è personale e deve indicare l'oggetto, la data di inizio e il termine di conclusione nonché la struttura competenze ed il nominativo del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e, se necessario, sulla stampa diffusa a livello locale.
8. Nei procedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, quando il pagamento non abbia potuto essere disposto entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento, il Responsabile del procedimento, entro i cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine presunto per la concreta erogazione; provvede, in seguito, ad ogni ulteriore, opportuna comunicazione.
Art. 13
Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici
1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più Servizi o Uffici, il Responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, Responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, indicando anche le strutture che intervengono successivamente nel procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli Uffici e i Servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa.
3. In particolare, il Responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti, con i Servizi e gli Uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il Responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
5. La Giunta regionale può emanare le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 14
Intervento nel procedimento
1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nei procedimenti in corso mediante la presentazione di osservazioni e documenti e possono altresì chiedere di essere sentiti.
2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il Responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
Art. 15
Audizioni pubbliche
1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati, coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nell'art. 16, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un' audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata alla quale possono prendere parte le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima.
4. L'Assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.
5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.
6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell' audizione.
7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del Responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.

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