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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Capo II
Durata del procedimento
Art. 16
Termini per la conclusione dei procedimenti
1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.
2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano esso deve concludersi entro:
a) centoventi giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;
b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero del Consiglio o dell'Ufficio di Presidenza su iniziativa consiliare;
c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore;
d) quarantacinque giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del dirigente.
3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di Amministrazione diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.
4. Ove la Giunta regionale ritenga che per determinati procedimenti i termini stabiliti dai precedenti commi, o quelli fissati dalle disposizioni che li regolano, debbano essere ridotti, provvede con propria deliberazione. Ove ritenga che debbano essere aumentati, formula la relativa proposta al Consiglio regionale.
Art. 17
Decorrenza e sospensione dei termini
1. Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.
2. Nei procedimenti d' ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali, ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell' interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 dal comma 4 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno ovvero per il tempo assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima Legge n. 241 del 1990 Sito esterno, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e delle salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza;
c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti e organi appositi, per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere con il concorso della competente Commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;
f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente Servizio, che è tenuto a provveder entro tale termine, delle annotazioni, registrazioni o visti occorrenti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile;
g) nei casi di impossibilità della conclusione del procedimento nei termini stabiliti per cause indipendenti dall'Amministrazione.
4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del Responsabile del provvedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici proclami.
Art. 18
Proroga dei termini
1. I termini fissati ai sensi dell'art. 16 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. La proroga è disposta con atto motivato del Responsabile del procedimento, previo assenso del Responsabile del Servizio, per le esigenze che intervengano nell'arco di tempo a sua disposizione. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal Responsabile del procedimento all'organo competente all'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest' ultimo.
3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici proclami.
Art. 19
Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari
1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Se il procedimento non può concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragione che rendono attualmente impossibile l'attribuzione del beneficio.
3. Ove non sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità per i ventiquattro mesi successivi alla sua presentazione, decorsi i quali, se l'indisponibilità finanziaria permane, essa decade, Della scadenza si dà comunicazione all'interessato.

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