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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Capo III
Contraddittorio
Art. 20
Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli
1. La comunicazione dell'iniziativa, anche a richiesta di terzi, di procedimenti volti alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento a carattere autorizzatorio o concessorio, ovvero alla emanazione di provvedimenti con effetti limitativi o estintivi di diritti o interessi legittimi o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, debbono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 6 dell'art. 12, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
Art. 21
Forme ed effetti del contraddittorio
1. I soggetti indicati nell'art. 20, nonché coloro ai quali possa derivare un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno il diritto, oltre che di prendere visione degli atti del procedimento in relazione a quanto stabilito dalla presente legge, di:
a) assistere, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
b) presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
c) chiedere di essere ascoltati dal soggetto competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.
2. Il provvedimento deve essere specificamente motivato in ordine agli elementi in contestazione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 1 nel termine di venti giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 20.
4. Nel caso previsto dalla lettere a) del comma 1 l'Amministrazione fa pervenire all'interessato comunicazione della data dell'ispezione o dell'accertamento con almeno dieci giorni di anticipo.
Art. 22
Valutazioni preventive
1. Tutte le volte che una legge o un regolamento regionale prevedono senza ulteriori precisazioni che prima dell' emanazione di un atto amministrativo sia acquisita la valutazione di soggetti collettivi di natura privata, mediante formule quali "previa audizione", "sentito" o analoghe, la valutazione stessa viene acquisita dal Responsabile del procedimento. Questi assegna al soggetto interessato un congruo termine per far conoscere il suo parere.
2. Il parere può essere acquisito anche informalmente. In tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, dell'avvenuta valutazione.
3. Decorso il termine il Responsabile del procedimento procede indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni.
4. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono inviare documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.

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