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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Capo IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 23
Attività private subordinate a denuncia preventiva o a silenzio assenso
1. Il Consiglio regionale, si proposta della Giunta, determina:
a) i casi in cui l'esercizio di un' attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all' Amministrazione competente;
b) i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del rispettivo procedimento.
2. In tali casi spetta all'Amministrazione competente verificare d' ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e, se del caso, disporre con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, o l'annullamento dell'atto di assenso illeggittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.
3. In relazione alla previsione della lettera a) del comma 1 l'atto del Consiglio regionale indica i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.
4. La disciplina di cui alla lettera a) del comma 1 si applica nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell' Amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinare, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e della salute dei cittadini.
Art. 24
False testimonianze
1. Con la denuncia o la domanda di cui all'art. 23 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi previsti dal comma 1 dell'art. 23 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 23 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.
Art. 25
Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimento, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con istituti di credito o Enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno.
2. L'Amministrazione richiede la necessaria documentazione prima che sia emesso il provvedimento favorevole.
Art. 26
Accertamenti d' ufficio
1. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono validamente attestati da documenti già in possesso della Amministrazione regionale, il Responsabile del procedimento provvede d' ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

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